Mutui: sospensione per le famiglie
A partire dal 1° Febbraio 2010 e sino al 31 gennaio 2011 le famiglie in difficoltà economica che hanno stipulato mutui ipotecari per l'abitazione principale possono chiedere la SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA RATE PER UN PERIODO FINO A 12 MESI. Misura straordinaria per arginare gli effetti della crisi economica e
sulla crisi nel mondo del mondo del lavoro in particolare. La richiesta di sospensione è ammessa a patto che vi siano determinati requisiti. La sospensione può essere chiesta da coloro che, tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010, hanno perso l'occupazione (sia a tempo indeterminato, sia autonomo-per cessata attività) e si sono trovati ad avere minori entrate per la riduzione e/o interruzione dei periodi lavorativi(ad esempio cassa integrazione)o hanno subito eventi gravi come la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un familiare. Il richiedente deve possedere un reddito annuo non superiore a 40000 euro (per singolo mutuatario) e il finanziamento non può superare i 150000 euro.La concessione della moratoria prescinde dalla tipologia di mutuo (fisso/variabile/misto), è invece importante la finalità per cui è stato stipulato: possono essere sospese solo le rate del mutuo destinato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'ABITAZIONE PRINCIPALE, garantiti da ipoteca sull'immobile, INCLUSI I CARTOLARIZZATI, i rinegoziati in base all'accordo Abi-Mef 2008, quelli oggetto di portabilità ed i mutui accollati a seguito di frazionamento.Sono esclusi i prestiti che hanno subito ritardi nel pagamento delle rate superiori a 180 giorni consecutivi, non quelli con ritardi inferiori a 6 MESI MOTIVATI.Sono esclusi i mutui inferiori a 5 anni e quelli che ususfruiscono di agevolazioni pubbliche.La sospensione può riguardare solo la quota capitale o il capitale e gli interessi.In qualsiasi momento il consumatore può riprendere a pagare ricordandosi tuttavia che, se lo fa, lo fa per sempre,nel senso che non può poi richiederne ulteriormente la sospensione.L'Associazione segue personalmente tramite Consulenti esperti in materia (prima consulenza gratuita come da convenzione) la procedura per la richiesta di sospensione cercando di capire preventivamente se la richiesta può essere fatta e accettata e, in caso positivo, interagendo direttamente con la banca.
Ultimo aggiornamento (Martedì 16 Marzo 2010 12:14)