Risoluzione controversie con le banche: l'arbitro bancario finanziario
E’ stato istituito a far data da 15/10/2009 l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’ABF è un sistema per la risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche oppure gli intermediari finanziari. Possono ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario tutti i clienti che hanno in corso, o hannoavuto, rapporti contrattuali con le banche o con gli intermediari finanziari su controversieaventi ad oggetto conti correnti, mutui, prestiti personali:- fino ad € 100.000 se il cliente richiede una somma di denaro;- senza limiti di importo laddove venga richiesto il riconoscimento di diritti, obblighi efacoltà.L Arbitro Bancario Finanziario non può decidere:- controversie aventi ad oggetto servizi ed attività di investimento (inteso in senso ampio);- controversie per beni o servizi diversi da quelli bancari o finanziari;- controversie già all’esame dell’autorità giudiziaria, di arbitri o conciliatori;- controversie relative ad operazioni anteriori al 01/01/2007.Il costo della procedura è di € 20,00 per ogni reclamo presentato, non occorre l’assistenza diun avvocato e la procedura ha tempi brevi (max 300 gg dal reclamo alla banca od intermediarioalla decisione dell’ABF – periodo di sospensione dei termini per il periodo 01/8 – 31/8 e 23/12– 06/01 compresi) ed è di facile elaborazione.Il collegio giudicante dell’Arbitro Bancario Finanziario (composto da organi della Banca d’Italia, dalle associazioni degli intermediari e dalle rappresentanze dei clienti – utenti) nelcorso della procedura di valutazione decide a maggioranza e con motivazione espressa. L’intermediario che perde il ricorso è tenuto ad adempiere alle decisioni dell’ABF.Qualora non vi adempia o non collabori al funzionamento della procedura il suo inadempimento èreso pubblico attraverso mezzi idonei quali ad esempio il sito internet della Banca d’Italia.In caso di accettazione del ricorso del cliente il costo dell’operazione di € 20,00 vienerimborsato dall’intermediario soccombente.L’accesso alla procedura di ricorso per mezzo dell’ABF non pregiudica ulteriori azioni a tuteladei diritti richiesti
a cura di Lucia Maurizi- rag. commercialista Responsabile Delegazione IMOLA
Ultimo aggiornamento (Martedì 16 Marzo 2010 12:13)