Guida Multe
NOICONSUMATORI
CITTADINO E VIABILITA’ A BOLOGNA - A cura di NOI CONSUMATORI sede di Bologna
La ZTL è una vasta zona situata all'interno del centro storico di Bologna in cui dalle ore 7,00 alle ore 20,00, tutti i giorni eccetto il sabato la circolazione dei veicoli a motore è soggetta a limitazioni. Gli accessi alla ZTL sono sorvegliati dal "vigile elettronico
Nella zona Z.T.L. possono circolare :
- i ciclomotori (due, tre, quattro ruote) i motoveicoli (due e tre ruote).
- i veicoli al servizio di persone disabili muniti dello specifico contrassegni previsto dal Codice della Strada e rilasciato dal Comune di residenza . Ai fini del telecontrollo SIRIO, occorre comunicare la targa
- i veicoli ad emissione zero (elettrici) ed ibridi con motore elettrico. Ai fini del telecontrollo SIRIO, occorre comunicare la targa.]
- i veicoli dei clienti di alberghi, autorimesse, autofficine
- I veicoli in servizio di car sharing espressamente autorizzati;
- veicoli muniti di regolare permesso rilasciato dal Comune di Bologna.
- veicoli muniti di apposito ticket di accesso, debitamente convalidato ed esposto sul veicolo
ATTENZIONE !: anche autorizzati ZTL debbono rispettare delle limitazioni
- zone limitate 24 ore su 24 (come ad esempio le zone pedonali, le corsie bus, l’area cosiddetta "T"(Ugo Bassi, Rizzoli, Indipendenza da Righi a Rizzoli, Via Farini).
- provvedimenti di limitazione per la qualità dell'aria validi su tutto il centro abitato di Bologna.
- provvedimento di pedonalizzazione della ZTL in vigore la domenica
Deliberazione della Giunta Municipale PG 169974/2004 , progr. n.285 del 28/9/2004 "Delimitazione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del centro storico, ai sensi dell'art.7 comma 9 del D.Lgs. 285/92 - Nuovo Codice della Strada"Testo unico PG 8550/2005 modificato con ordinanza PG 235355/2005 dell'8/11/2005
PAGARE UNA MULTA COSTESTAZIONE IMMEDIATA
Cosa succede quando nel traffico cittadino venite fermati da un Agente della Polizia Municipale che Vi contesta la violazione di una norma del Codice della Strada ?In questi casi, salva la possibilità di far valere le Vostre giuste ragioni e far mettere a verbale tutto quanto riteniate opportuno al fine di evitare la sanzione, dovete provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla data di contestazione nelle seguenti modalità :
- presso l'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP in contanti o con Bancomat;
- tramite versamento sul conto corrente come indicato nel bollettino postale precompilato ed allegato al verbale.
PREAVVISI DI ACCERTAMENTO
Il più delle volte capita che gli agenti di Polizia Municipale o gli Accertatori della Sosta, in caso di veicolo in sosta lasciano un avviso di violazione sul parabrezza. Questi preavvisi possono essere pagati entro il 15° giorno dalla data della violazione presso:
- ufficio cassa del Corpo in contanti o con Bancomat;
- sportelli "DIMMI!";
- "pagamento facilitato", recandosi presso una tabaccheria/ricevitoria del lotto che sia punto convenzionato
ATTENZIONE ! : Se il pagamento non avviene entro questo termine bisogna attendere la notificazione dell'atto tramite raccomandata postale (ciò avviene entro il termine di legge fissato in 150 giorni dalla data dell'infrazione).
VERBALI NOTIFICATI
Nella maggioranza dei casi capita di ricevere il verbale di violazione direttamente a casa.E’ assolutamente necessario conservare integro il verbale e la busta per eventuali contestazioni e opposizioni nel caso sia necessario impugnare l’atto per errori formali e/o materiali.Va da subito precisato che all'importo della violazione verranno aggiunte le spese di notifica e di accertamento di € 12,12 e potrà essere pagato nelle forme sopra indicate. Utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all'atto notificato.
ATTENZIONE ! : Il pagamento della violazione notificata deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica.
Inoltre è previsto che se l'atto non viene ritirato presso l'Ufficio Postale la notifica si da per correttamente eseguita comunque trascorsi 10 giorni dal deposito (compiuta giacenza).In caso di assenza del destinatario o di altra persona autorizzata al ritiro, l'atto è depositato all'ufficio postale dove rimane per 180 giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con due avvisi immessi nella buca postale del destinatario.
ATTENZIONE !: le ricevute di pagamento delle multe vanno sempre conservate per 5 anni.
VIOLAZIONI NON PAGATE ENTRO 60 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O DALLA NOTIFICA E PER LE QUALI NON SIA STATO PRESENTATO RICORSO
Cosa succede se non si paga nei termini ? Le sanzioni non pagate entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, in assenza di proposizione di ricorso, sono iscritte a ruolo. La loro riscossione avviene tramite cartella esattoriale (codice tributo 5242 5243 - codice Comune di Bologna 140). L’importo sarà inoltre gravato delle spese di riscossione e di una maggiorazione del 10% per ogni semestre trascorso dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile (61° giorno dopo la contestazione o notifica) fino alla data di trasmissione del ruolo all’esattore.
ATTENZIONE ! : Anche se gli Uffici competenti solitamente dichiarano il contrario PER EVITARE L’ISCRIZIONE A RUOLO e relative maggiorazioni, è comunque possibile effettuare il pagamento anche oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione/notifica, versando l’importo della sanzione originaria raddoppiato (nella misura indicata nella successiva tabella esplicativa) oltre alle spese di accertamento e notifica riportate sul verbale.
SMARRIMENTO DEL VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE
Anche nel caso di smarrimento del verbale, come peraltro per qualunque informazione, a partire da decimo giorno successivo alla violazione. Il consumatore può rivolgersi presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP, fornendo la targa esatta del veicolo.
ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AD UN VEICOLO VENDUTO
Dopo la notifica dell'atto il cittadino deve far pervenire a mezzo raccomandata o portare presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP fotocopia dell'atto di vendita con cui si è provveduto a trasferire la proprietà del veicolo. All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione dei documenti attestanti la vendita del veicolo e il verbale non sarà più a suo carico.
LA RATEIZZAZIONE
RATEIZZAZIONE SANZIONI
In presenza di determinate e comprovate condizioni è possibile proporre domanda di rateizzazione sia delle sanzioni relative a più verbali che degli importi indicati nelle cartelle esattoriali, utilizzando l’apposito modulo e presentandolo all’Ufficio Violazioni amministrative ed URP.
RICORSI
Se si ritiene che l'accertamento di una violazione sia infondato, qualora ne ricorrano presupposti evidenti e dimostrabili o che sussistano altre circostanze documentabili tali da poter richiedere l'annullamento del verbale, è necessario presentare ricorso alle autorità preposte: Prefetto oppure Giudice di Pace.
RICORSO AL PREFETTO
Il ricorso al Prefetto va presentato:
- entro 60 giorni che decorrono dalla data della contestazione o della notifica del verbale oppure dall'11° giorno successivo al deposito presso l'Ufficio Postale nel caso l'atto venga notificato per compiuta giacenza;
- in carta libera oppure utilizzando il facsimile in distribuzione presso l'Uffici per le Relazioni con il Pubblico, intestato al Prefetto della Provincia di Bologna;
- allegando fotocopia dell'atto ed eventualmente altra documentazione che il ricorrente ritenga utile.
Attenzione !: Non è possibile ricorrere al Prefetto se la violazione viene pagata.
RICORSI AL GIUDICE DI PACE
Il ricorso al Giudice di Pace va presentata in carta libera presso la cancelleria del Giudice di Pace. ATTENZIONE !: Qualora si intende richiedere la sospensione dei termini di pagamento, occorre specificarlo nel ricorso.
vedi anche articolo titolato: i ricorsi contro le multe NON SONO PIU' GRATUITI!