Guida sulla garanzia dei prodotti
Il nuovo Codice del Consumo (d.lgs. 206/05) ha comportato una piccola rivoluzione sulla normativa in materia accorpando e riorganizzando tutte le disposizioni in materia di tutela del consumatore nei confronti del professionista.
Premessa:
-
consumatore è:
la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
-
prodotto oggetto della tutela è:
ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, destinato al consumatore anche nel quadro di una prestazione di servizi o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se a lui non destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto
DIRITTI DEL CONSUMATORE:
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, quando il difetto si manifesta entro 2 anni dalla consegna.
In caso di difetto il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, mediante sostituzione o riparazione (caso 1) oppure ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (caso 2). Un difetto di conformità di lieve entità non dà diritto alla risoluzione.
Caso 1:
il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,(ove per spese si intendono i costi indispensabili per la spedizione,la mano d’opera e i materiali), salvo che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso(nel qual caso si può scegliere solo il caso2). Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Caso 2:
TERMINI E DECADENZE
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, quando il difetto di conformità si manifesta entro 2 anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti elencati se non denuncia il difetto di conformità entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto il difetto.
I difetti che si manifestano entro 6 mesi si presumono già esistenti alla consegna.
L’azione si prescrive in ogni caso nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.
Il consumatore tuttavia può sempre far valere i vizi purché il difetto sia stato denunciato entro 2 mesi dalla scoperta e prima del termine dei 26 mesi.
COME DENUNCIARE I DIFETTI
Ultimo aggiornamento (Lunedì 15 Febbraio 2010 22:49)