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Guida sulla garanzia dei prodotti

Il nuovo Codice del Consumo (d.lgs. 206/05)  ha comportato una piccola rivoluzione sulla normativa in materia accorpando e riorganizzando tutte le disposizioni in materia di tutela del consumatore nei confronti del professionista.

Premessa:

  • consumatore è:

la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

  • prodotto oggetto della tutela è:

ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, destinato al consumatore anche nel quadro di una prestazione di servizi o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se a lui non destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;

tale definizione non si applica  ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto

DIRITTI DEL CONSUMATORE:

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, quando il difetto si manifesta entro 2 anni dalla consegna.

In caso di difetto il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,  mediante sostituzione o riparazione (caso 1) oppure ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (caso 2). Un difetto di conformità di lieve entità non dà diritto alla risoluzione.

 Caso 1:

 il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,(ove per spese si intendono i costi indispensabili per la spedizione,la mano d’opera e i materiali), salvo che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso(nel qual caso si può scegliere solo il caso2). Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Caso 2:

Si può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una di queste situazioni:
-          la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose
-          il venditore non ha provveduto alla sostituzione
-          la sostituzione o la riparazione effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore
Nel determinare l’importo della riduzione si tiene conto dell’uso del bene.
Il venditore può offrire qualsiasi altro rimedio disponibile con i seguenti effetti:
-          qualora il consumatore abbia richiesto uno specifico rimedio il venditore resta obbligato ad attuarlo entro un termine congruo, salvo accettazione del rimedio alternativo proposto
-          qualora il consumatore non abbia richiesto un rimedio deve accettare o respingere la proposta

 TERMINI E DECADENZE

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, quando il difetto di conformità si manifesta entro 2 anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti elencati se non denuncia il difetto di conformità entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto il difetto.

I difetti che si manifestano entro 6 mesi si presumono già esistenti alla consegna.

L’azione si prescrive in ogni caso nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

Il consumatore tuttavia può sempre far valere i vizi purché il difetto sia stato denunciato entro 2 mesi dalla scoperta e prima del termine dei 26 mesi.

 COME DENUNCIARE I DIFETTI

Per non far scadere i termini occorre mandare una raccomandata a/r di messa in mora (non basta un fax o una e-mail o accordi verbali!!!).
Per rendere la missiva piu' efficace, si può dare  notizia alla controparte che si sta informando dei fatti anche un'associazione dei consumatori  inserendo, sotto all’indirizzo di controparte (destinatario), l'indirizzo dell’Associazione che la leggerà per conoscenza, ad esempio:
p.c.  Noi Consumatori, Via Saragozza 170 – 40135 Bologna (BO)
(N.B.: non importa inviare la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria o inoltrarla via e-mail).
GARANZIA 5 ANNI
La garanzia può, ultimamente sempre più di frequente, essere estesa sino a 5 anni, ma spesso non si estende automaticamente, ma con il versamento di un contributo aggiuntivo al venditore/produttore.
In questo caso l’estensione può essere conveniente, ma bisogna leggere attentamente le condizioni per essere consapevoli della copertura reale:  spesso ad esempio si estendono solo ad alcune parti del prodotto acquistato o prevedono in ogni caso alcune spese come i costi di spedizione (o, al contrario,  risulta compresa la garanzia on site: prevede il ritiro e la spedizione senza spese aggiuntive).
L’importante è leggere attentamente cosa si copre con il prezzo della garanzia aggiuntiva, ricordando che:
 
LA GARANZIA
La garanzia deve sempre specificare che il consumatore è titolare dei diritti sopra enunciati, devono  essere chiari e comprensibili: l’oggetto e gli elementi essenziali necessari per farla valere compresi la durata e l’estensione territoriale, nonché  il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
Deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli delle altre lingue.
 

Ultimo aggiornamento (Lunedì 15 Febbraio 2010 22:49)

 
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