IVA SULLA TARSU/TIA NON DOVUTA:cosa fare
La “tassa” dovuta dal cittadino/contribuente per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia nella versione TIA, sia nella versione TARSU, è un vero e proprio tributo. L'imposizione dell'Iva su tale “onere tributario” ( sia pure con aliquota ridotta del 10%) è, pertanto, illegittima, in quanto non è ammissibile l'imposizione di una tassa su di una tassa. Dopo il parere della Corte Costituzionale, che ha stabilito come Tarsu e Tia non sono dei tributi e, quindi, non possono essere soggette all’Iva ( Iva pari al 10%), milioni di famiglie italiane saranno costrette a fare ricorso per ottenere il rimborso per l’Iva indebitamente versata negli ultimi dieci anni.
La maggior parte delle Associazioni dei consumatori auspica che questi rimborsi siano automatici: che gli importi possano essere rimborsati scalandoli dal totale delle prossime bollette. Le aziende che hanno emesso bollette di pagamento, con l'aggiunta di questa maggiorazione, saranno tenute ai rimborsi nei confronti dei cittadini/contribuenti. Prima di procedere alla richiesta di rimborso, i 15 milioni di famiglie italiane, che si ipotizzano interessate da tale provvedimento, dovranno verificare, se negli ultimi 10 anni l'Iva sia stata applicata (verifica che può essere effettuata semplicemente esaminando i bollettini di pagamento ricevuti). Se dai bollettini risultasse che alla Tarsu/Tia è stata applicata l’Iva si dovrà inviare una richiesta di rimborso (moduli forniti gratuitamente agli Associati), da inoltrare con raccomandata A/R, allegando una copia dei bollettini di pagamento attestanti i versamenti effettuati. Qualora l’ente pubblico o privato, non neghi il rimborso, o nel caso di mancata risposta, sarà, purtroppo, necessario presentare ricorso alla Commissione tributaria.
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Con riferimento alle ultime novità in merito alla questione dell’IVA sulla Tia (tassa igiene ambientale), la questione si è complicata nel momento in cui Federambiente, sulla base di un parere dettato da un autorevole costituzionalista, ha dettato le linee guida alle proprie aziende associate sostenendo che i gestori del servizio rifiuti in regime Tia devono continuare ad emettere fatture e a chiedere l’IVA (si veda il Sole-24 Ore del 5 marzo 2010). Tra l’altro la questione si aggiunge a quella già complessa del passaggio da parte di alcuni Comuni dall’applicazione della TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) a quella della TIA.
Tutta questa confusione deriva dal fatto che la sentenza n.238/09 della Consulta non è vincolante dal momento che non ha dichiarato l’illegittimità di una norma, pertanto, anche se il principio comunitario esclude da IVA le entrate tributarie per evitare il meccanismo della doppia imposizione, la legislazione interna non si è ancora pronunciata espressamente per completare e chiarire al meglio la disciplina IVA sulla TIA.
Al contempo, neppure il governo si è nuovamente espresso in merito alla possibilità di avere il rimborso IVA sulla TIA attraverso una detrazione d’imposta da inserire in dichiarazione dei redditi, probabilmente in conseguenza a questa poca chiarezza da un punto di vista legislativo.
Si consiglia, pertanto, di compilare l’eventuale istanza di rimborso, ma di non intraprendere la via del ricorso in quanto non sussistono ad oggi, a nostro parere, i presupposti per proseguire. Potrebbe, infatti, pronunciarsi il governo, non si sa quando, in merito alla questione, ed esaurire il tutto nella semplice dichiarazione dei redditi (prevedendo appositamente una detrazione dalle tasse da versare).